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Informazioni sul divieto di sottoscrizione dei fondi nei confronti dei cittadini russi e bielorussi

Normative (notizie)  —  27/04/2022

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 5f del regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia e del regolamento (UE) 398/2022 del 9 marzo 2022 nei confronti dei cittadini bielorussi, è vietata la vendita di titoli denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022 o di quote di organismi di investimento collettivo che offrono un’esposizione a tali titoli a qualsiasi cittadino russo o bielorusso, a qualsiasi persona fisica residente in Russia o in Bielorussia e a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito in Russia o in Bielorussia, ad eccezione dei cittadini di uno Stato membro o delle persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

Ciò significa che le quote degli OIC non possono essere aperte a nuove sottoscrizioni da parte di investitori russi o bielorussi se il portafoglio include titoli emessi in euro.

Di conseguenza, a decorrere dal 12 aprile 2022, la sottoscrizione di quote/azioni di qualsiasi fondo Rothschild & Co Asset Management Europe è vietata a:

  • qualsiasi cittadino russo o bielorusso
  • qualsiasi persona fisica residente in Russia o Bielorussia
  • e a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito in Russia o Bielorussia

ad eccezione delle persone in possesso di doppia cittadinanza, dei cittadini di uno Stato membro che risiedono in Russia o Bielorussia e delle persone fisiche russe o bielorusse in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro dell’UE.